Mancato versamento alimenti e pignorabilità pensione
E’ leggittimo l'ordine di pagamento disposto dal giudice nei confronti dell'INPS in caso di inadempimento dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento.
In caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli, il giudice può adottare un ordine di pagamento nei confronti dell’INPS destinando una parte dell’assegno previdenziale direttamente alla parte creditrice? O tale soluzione deve considerarsi preclusa in considerazione dei limiti in materia di sequestrabilità e pignorabilità di stipendi salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni disposti dal D.P.R. n. 180/1950?
Lo Studio Legale Filippi and Partners, patrocinante in giudizio la parte lesa dall’inadempimento dell’obbligo di versamento degli alimenti, ha chiesto al giudice di riconoscere la debenza degli assegni non versati e di disporre un ordine di pagamento nei confronti direttamente dell’INPS, creditore del coniuge inadempiente.
Il Tribunale di Roma ha accolto le posizioni proposte dallo Studio Legale Filippi and Partners, riconoscendo su tutta la linea la fondatezza delle pretese esposte nell’atto di citazione.
Con riferimento alla specifica questione di diritto, il Tribunale si è allineato alla soluzione data dalla Corte di Cassazione la quale, con la Sentenza n. 1398/2004, ha stabilito che “in tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156 sesto comma, il quale prevede che, nel caso in cui il coniuge non adempia l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge o dei figli, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, si riferisce anche ai trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una pubblica amministrazione, non essendo inoltre applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 180/1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. A tale conclusione si giunge nella considerazione delle peculiarità del giudizio di separazione, nel quale il giudice opera una valutazione complessiva della capacità patrimoniale dei coniugi a fronte della quale una limitazione della sequestrabilità e pignorabilità di stipendi ed emolumenti non sarebbe conferente.
La quantificazione dell’assegno avviene infatti sulla base di una valutazione complessiva di tutti i redditi e i cespiti patrimoniali riconducibili alla parte debitrice, di tal ché la sottrazione di una parte di quei redditi e cespiti al soddisfacimento delle pretese creditorie in caso di inadempimento dell’obbligo di versamento costituirebbe un’inammissibile compressione della posizione del soggetto debole destinatario degli alimenti, rendendo del tutto ineffettivo e non giustiziabile il fondamentale diritto al godimento dell’emolumento.