Casi di studio

In questa sezione potrete trovare alcuni casi trattati con successo dallo Studio Legale Filippi & Partners, confermando la competenza e la professionalità che ci contraddistingue.

Recupero crediti

L'assegno bancario non può essere concesso a titolo di mera garanzia ma ha sempre valore di promessa di pagamento o ricognizione di debito.

Il Tribunale di Firenze con sentenza n. 928/2024, ha integralmente accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Filippi & Partners, a difesa di un assistito che aveva svolto attività di subappaltatore in un importante appalto privato, e ha stabilito, aderendo ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, che un assegno bancario possa essere concesso a titolo di mera garanzia per l’esecuzione di un’obbligazione. Il Tribunale toscano ha statuito che l’assegno abbia sempre valore di promessa di pagamento nei rapporti diretti tra traente e prenditore costituendo dunque una vera e propria promessa di pagamento o una ricognizione di debito, “essendo a tutti gli effetti una dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto si riconosce debitore di una determinata somma“.

Contrattualistica

Diritto al compenso in favore dell’agenzia immobiliare quando il conferente l’incarico recede anticipatamente dal contratto di mediazione immobiliare.

Con la recente sentenza n. 9754/2023 il Tribunale Ordinario di Roma ha accolto la tesi difensiva dello Studio legale Filippi & Partners in relazione alla non vessatorietà della clausola penale, nel contratto di mediazione immobiliare, che prevede il riconoscimento del diritto al compenso in favore dell’agenzia qualora il conferente l’incarico eserciti la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di mediazione.
Nello specifico la clausola in questione è stata dichiarata legittima e rispettosa del dettato normativo, in quanto la penale stessa è commisurata, oltre avendo riguardo ad una frazione di quanto pattuito come provvigione, al tempo trascorso dal conferimento d’incarico e quindi all’attività svolta dal mediatore.

Tutela e registrazione dei marchi

Diritto alla registrazione del marchio in caso di accertata scarsa confondibilità tra marchi complessi.

Con il provvedimento del 20 aprile 2023 l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha accolto integralmente il diritto alla registrazione del marchio, per tutti i servizi richiesti, della nostra assistita – attiva nel capo di mediazione immobiliare – rigettando integralmente la domanda di opposizione spiegata dall’opponente.

Nello specifico, attraverso la tesi difensiva dello Studio legale Filippi & Partners, è stata riscontrata una scarsa similitudine tra i marchi complessi in conflitto e pertanto sono state riconosciute prevalenti le differenze tra i segni redendo in concreto non confondibili i marchi tra di loro.